Azione espropriativa conto società estinta e cancellata dal registro delle imprese
- Avv. Luigi Bolognini
- 16 nov 2021
- Tempo di lettura: 5 min
Mi è stato chiesto di esaminare la possibilità di avvio di una espropriazione
immobiliare, per il recupero di un credito ipotecario, contro una società estinta e
cancellata dal registro delle imprese. Adempio all’incumbente con le presenti note.
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Considerazioni giuridiche generali.
Con novellato art. 2495, 2° co., c.c., secondo cui l’estinzione delle società cancellate
dal registro delle imprese non è esclusa dalla residua sussistenza di rapporti giuridici,
il legislatore del 2003 ha imposto un preciso indirizzo in materia, dal quale occorre
muovere anche nella ricomposizione del quadro normativo riguardante gli effetti
processuali che si producono in occasione della vicenda estintiva.
Secondo un orientamento oramai consolidato la cancellazione della società comporta
l’inammissibilità di qualunque iniziativa giudiziale posta in essere in nome di
quest’ultima successivamente alla cancellazione, ovvero delle azioni proposte
contro la società estinta.
Al contrario, la cancellazione delle società non comporta la cessazione della materia
del contendere nei processi pendenti, che possono proseguire nei confronti degli ex-
soci, come stabilito dalle Sezioni Unite, con tre pronunce coeve, con riferimento
all’applicabilità dell’art. 110 c.p.c.. Cosicché la cancellazione della società determina
un effetto successorio nel processo nei confronti degli ex soci.
A tal proposito, si è osservato come il limite di responsabilità di questi ultimi –
stabilito dall’art. 2495, 2° co., c.c. in relazione a quanto “riscosso” sulla base del
bilancio finale di liquidazione – non escluda l’effetto successorio a titolo universale,
alla stregua di quanto è previsto per l’accettazione dell’eredità con beneficio
d’inventario.
Pertanto, il titolo esecutivo originariamente formato a favore o contro la società
cancellata sarà efficace verso gli ex-soci, in quanto successori della società estinta.
Tale rilievo trova conferma nelle disposizioni di cui agli artt. 475 e 477 c.p.c., per cui,
in definitiva, si ha la modificazione di un titolo esistente, e non una esecuzione senza
titolo».
Per altro verso, la considerazione secondo cui tra società estinta ed ex-soci, anche
limitatamente responsabili, si verifichi una successione a titolo universale consente a
fortiori di aderire, senza alcuna possibilità di distinguo, alla tesi favorevole
all’estensione dell’efficacia del titolo esecutivo “sociale” nei confronti dei medesimi
ex-soci.
In altre parole, non s’impone il compimento di alcuna attività volta a “integrare” il
titolo esecutivo esistente prima della successione, giacché l’espansione dell’efficacia
del titolo esecutivo nei confronti dei successori – dal lato passivo, come dal lato
attivo – si verifica ex lege.
La legittimazione richiesta per procedere all’esecuzione forzata, del resto, si
estrinseca nella presentazione del titolo esecutivo avanti agli organi dell’esecuzione e
nella richiesta degli atti esecutivi.
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Riguardo alla notifica agli ex-soci delle società cancellate, occorre tenere presente la
specialità della disciplina riguardante il perfezionamento degli atti processuali
preordinati al soddisfacimento dei creditori sociali rispetto a quanto previsto dall’art.
477 c.p.c. La locuzione “domanda”, menzionata nell’art. 2495, 2° co., c.c., può ben
essere riferita a qualunque atto compiuto su impulso dei creditori sociali nel processo
esecutivo. Pertanto, è possibile procedere alla notifica presso l’ultima sede della
società non solo degli atti preparatori all’esecuzione, bensì anche degli atti esecutivi,
purché, naturalmente, tali notifiche vengano effettuate entro l’anno dalla
cancellazione.
In sostanza pur potendosi, in linea teorica, procedere all’avvio dell’esecuzione nei
confronti degli ex soci ed alla notificazione agli stessi, quali successori, in sede
esecutiva immobiliare si pone il problema della continuità delle trascrizioni.
La tesi è stata pienamente sposata dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata
delle Imprese, con la nota sentenza del 6 aprile 2017, in aderenza a quella della Corte
di Cassazione (Sezioni Unite n. 6070/2013).
"In caso di cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese e di
sua conseguente estinzione, si verifica un fenomeno di tipo successorio in forza del
quale i soci subentrano nella titolarità delle situazioni soggettive passive non
definite e si realizza la devoluzione in loro favore delle attività della società non
comprese nel bilancio finale di liquidazione.".
La pronuncia è stata resa a seguito del ricorso presentato da una banca - creditrice in
forza di mutuo fondiario di una S.r.l. cancellata dal registro delle imprese ex art. 2490
cc e titolare di una garanzia ipotecaria su un bene immobile di proprietà della stessa
Srl cessata – nei confronti dell’unico socio della società al fine di sentire accertare
nei suoi confronti che, estinta d’ufficio la società in assenza di bilancio finale di
liquidazione, l’immobile di proprietà della Srl è divenuto, in seguito
all’estinzione dell’ente, di proprietà del socio.
Nell’atto introduttivo la banca aveva evidenziato il proprio interesse all’accertamento
in riferimento alla necessità di individuare l’attuale proprietario del bene, ancora
iscritto nei registri immobiliari in capo alla società ormai estinta, onde procedere alla
esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio credito.
Il tribunale ha accolto la domanda della banca evidenziando che in caso di estinzione
di società di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese si
registra un fenomeno successorio in forza del quale le obbligazioni, i diritti ed i beni
omessi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci.
Nello specifico il Tribunale, dopo aver constatato che, nonostante l’estinzione della
società ex art. 2490, ultimo comma, c.c., la stessa risultava ancora intestataria di un
bene immobile gravato da ipoteca, accertava che, in virtù del fenomeno successorio,
tale bene era divenuto di proprietà dell’unica socia a far data dalla cancellazione della
società dal Registro delle Imprese.
In tal maniera la sentenza risolve il problema della continuità delle trascrizioni, in
quanto l’accertamento dell’evento successorio e la dichiarazione di subentro nella
proprietà immobiliare, opportunamente trascritto assolve alla necessità.
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Infatti è un presupposto processuale che deve certamente esistere al momento della
vendita coatta.
Infatti la funzione principale che assolve la trascrizione dell’acquisto mortis causa in
capo all’esecutato nell’espropriazione immobiliare è quella di tutelare l’acquisto
dell’aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa
dall’erede apparente o dall’erede vero. Per tale motivo, in mancanza di trascrizione,
la vendita, a processo esecutivo concluso, deve ritenersi valida ed efficace ma
assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all’art. 2921 c.c. e fatta sempre salva
la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai
sensi dell’art. 2650, II comma, c.c. senza alcun limite temporale.
Nell’ambito della procedura esecutiva, quindi, qualora il Giudice dell’esecuzione
dovesse constatare la mancata prova dell’appartenenza del bene al debitore
esecutato, dovrà fissare l’udienza ex art. 485 c.p.c. nell’ambito della quale evidenzia
ai creditori il richiamato difetto di prova. All’esito della stessa, il G.E. concederà un
congruo termine affinché il creditore procedente, in sostituzione di coloro che sono
tenuti per legge, proceda alla trascrizione dell’acquisto mortis causa ed alla
regolarizzazione della continuità delle trascrizioni.
La successione mortis causa può, infatti, equiparata all’ipotesi di successione dei soci
di società estinta, con la realizzazione dei medesimi necessari incombenti atti a
garantire la trascrizione dell’accertamento e la continuità delle trascrizioni.
Conclusioni.
L’allegata sentenza n.4088/2017 del Tribunale di Milano fornisce, a mio avviso, le
linee guida dell’azione da proporre, indicando punto per punto tutti gli accertamenti
da effettuare in ordine alla società estinta ……, alla società proprietaria, anch’essa
estinta, ed ai soci tutti della stessa.
All’esito delle determinazioni in merito alla opportunità dell’azione di accertamento,
propedeutica all’azione esecutiva, sarà da valutare la competenza, che dovrebbe
essere attribuita alla Sezione specializzata del Tribunale delle Imprese, istituita presso
i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede nel capoluogo di ogni Regione, con
eccezione di Lombardia, Trentino Alto Adige e Sicilia (in cui sono presenti due sedi)
e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a
Torino).
Dette Sezioni, infatti, sono competenti, tra l’altro, per i rapporti societari ivi
compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o
l'estinzione di un rapporto societario, per l’azione di accertamento degli effetti della
cessazione di una s.r.l. promossa dal creditore della società estraneo al rapporto
societario (Tribunale di Massa, sez. unica, ordinanza, 08.04.2016).
Il tutto con individuazione della competenza territoriale e dei costi, secondo la tabella
allegata.
Avv. Luigi Bolognini
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