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Azione espropriativa conto società estinta e cancellata dal registro delle imprese

  • Immagine del redattore: Avv. Luigi Bolognini
    Avv. Luigi Bolognini
  • 16 nov 2021
  • Tempo di lettura: 5 min

Mi è stato chiesto di esaminare la possibilità di avvio di una espropriazione

immobiliare, per il recupero di un credito ipotecario, contro una società estinta e

cancellata dal registro delle imprese. Adempio all’incumbente con le presenti note.


************


Considerazioni giuridiche generali.

Con novellato art. 2495, 2° co., c.c., secondo cui l’estinzione delle società cancellate

dal registro delle imprese non è esclusa dalla residua sussistenza di rapporti giuridici,

il legislatore del 2003 ha imposto un preciso indirizzo in materia, dal quale occorre

muovere anche nella ricomposizione del quadro normativo riguardante gli effetti

processuali che si producono in occasione della vicenda estintiva.

Secondo un orientamento oramai consolidato la cancellazione della società comporta

l’inammissibilità di qualunque iniziativa giudiziale posta in essere in nome di

quest’ultima successivamente alla cancellazione, ovvero delle azioni proposte

contro la società estinta.

Al contrario, la cancellazione delle società non comporta la cessazione della materia

del contendere nei processi pendenti, che possono proseguire nei confronti degli ex-

soci, come stabilito dalle Sezioni Unite, con tre pronunce coeve, con riferimento

all’applicabilità dell’art. 110 c.p.c.. Cosicché la cancellazione della società determina

un effetto successorio nel processo nei confronti degli ex soci.

A tal proposito, si è osservato come il limite di responsabilità di questi ultimi –

stabilito dall’art. 2495, 2° co., c.c. in relazione a quanto “riscosso” sulla base del

bilancio finale di liquidazione – non escluda l’effetto successorio a titolo universale,

alla stregua di quanto è previsto per l’accettazione dell’eredità con beneficio

d’inventario.

Pertanto, il titolo esecutivo originariamente formato a favore o contro la società

cancellata sarà efficace verso gli ex-soci, in quanto successori della società estinta.

Tale rilievo trova conferma nelle disposizioni di cui agli artt. 475 e 477 c.p.c., per cui,

in definitiva, si ha la modificazione di un titolo esistente, e non una esecuzione senza

titolo».

Per altro verso, la considerazione secondo cui tra società estinta ed ex-soci, anche

limitatamente responsabili, si verifichi una successione a titolo universale consente a

fortiori di aderire, senza alcuna possibilità di distinguo, alla tesi favorevole

all’estensione dell’efficacia del titolo esecutivo “sociale” nei confronti dei medesimi

ex-soci.

In altre parole, non s’impone il compimento di alcuna attività volta a “integrare” il

titolo esecutivo esistente prima della successione, giacché l’espansione dell’efficacia

del titolo esecutivo nei confronti dei successori – dal lato passivo, come dal lato

attivo – si verifica ex lege.

La legittimazione richiesta per procedere all’esecuzione forzata, del resto, si

estrinseca nella presentazione del titolo esecutivo avanti agli organi dell’esecuzione e

nella richiesta degli atti esecutivi.


2

Riguardo alla notifica agli ex-soci delle società cancellate, occorre tenere presente la

specialità della disciplina riguardante il perfezionamento degli atti processuali

preordinati al soddisfacimento dei creditori sociali rispetto a quanto previsto dall’art.

477 c.p.c. La locuzione “domanda”, menzionata nell’art. 2495, 2° co., c.c., può ben

essere riferita a qualunque atto compiuto su impulso dei creditori sociali nel processo

esecutivo. Pertanto, è possibile procedere alla notifica presso l’ultima sede della

società non solo degli atti preparatori all’esecuzione, bensì anche degli atti esecutivi,

purché, naturalmente, tali notifiche vengano effettuate entro l’anno dalla

cancellazione.

In sostanza pur potendosi, in linea teorica, procedere all’avvio dell’esecuzione nei

confronti degli ex soci ed alla notificazione agli stessi, quali successori, in sede

esecutiva immobiliare si pone il problema della continuità delle trascrizioni.

La tesi è stata pienamente sposata dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata

delle Imprese, con la nota sentenza del 6 aprile 2017, in aderenza a quella della Corte

di Cassazione (Sezioni Unite n. 6070/2013).

"In caso di cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese e di

sua conseguente estinzione, si verifica un fenomeno di tipo successorio in forza del

quale i soci subentrano nella titolarità delle situazioni soggettive passive non

definite e si realizza la devoluzione in loro favore delle attività della società non

comprese nel bilancio finale di liquidazione.".

La pronuncia è stata resa a seguito del ricorso presentato da una banca - creditrice in

forza di mutuo fondiario di una S.r.l. cancellata dal registro delle imprese ex art. 2490

cc e titolare di una garanzia ipotecaria su un bene immobile di proprietà della stessa

Srl cessata – nei confronti dell’unico socio della società al fine di sentire accertare

nei suoi confronti che, estinta d’ufficio la società in assenza di bilancio finale di

liquidazione, l’immobile di proprietà della Srl è divenuto, in seguito

all’estinzione dell’ente, di proprietà del socio.

Nell’atto introduttivo la banca aveva evidenziato il proprio interesse all’accertamento

in riferimento alla necessità di individuare l’attuale proprietario del bene, ancora

iscritto nei registri immobiliari in capo alla società ormai estinta, onde procedere alla

esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio credito.

Il tribunale ha accolto la domanda della banca evidenziando che in caso di estinzione

di società di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese si

registra un fenomeno successorio in forza del quale le obbligazioni, i diritti ed i beni

omessi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci.

Nello specifico il Tribunale, dopo aver constatato che, nonostante l’estinzione della

società ex art. 2490, ultimo comma, c.c., la stessa risultava ancora intestataria di un

bene immobile gravato da ipoteca, accertava che, in virtù del fenomeno successorio,

tale bene era divenuto di proprietà dell’unica socia a far data dalla cancellazione della

società dal Registro delle Imprese.

In tal maniera la sentenza risolve il problema della continuità delle trascrizioni, in

quanto l’accertamento dell’evento successorio e la dichiarazione di subentro nella

proprietà immobiliare, opportunamente trascritto assolve alla necessità.


3

Infatti è un presupposto processuale che deve certamente esistere al momento della

vendita coatta.

Infatti la funzione principale che assolve la trascrizione dell’acquisto mortis causa in

capo all’esecutato nell’espropriazione immobiliare è quella di tutelare l’acquisto

dell’aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa

dall’erede apparente o dall’erede vero. Per tale motivo, in mancanza di trascrizione,

la vendita, a processo esecutivo concluso, deve ritenersi valida ed efficace ma

assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all’art. 2921 c.c. e fatta sempre salva

la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai

sensi dell’art. 2650, II comma, c.c. senza alcun limite temporale.

Nell’ambito della procedura esecutiva, quindi, qualora il Giudice dell’esecuzione

dovesse constatare la mancata prova dell’appartenenza del bene al debitore

esecutato, dovrà fissare l’udienza ex art. 485 c.p.c. nell’ambito della quale evidenzia

ai creditori il richiamato difetto di prova. All’esito della stessa, il G.E. concederà un

congruo termine affinché il creditore procedente, in sostituzione di coloro che sono

tenuti per legge, proceda alla trascrizione dell’acquisto mortis causa ed alla

regolarizzazione della continuità delle trascrizioni.

La successione mortis causa può, infatti, equiparata all’ipotesi di successione dei soci

di società estinta, con la realizzazione dei medesimi necessari incombenti atti a

garantire la trascrizione dell’accertamento e la continuità delle trascrizioni.

Conclusioni.

L’allegata sentenza n.4088/2017 del Tribunale di Milano fornisce, a mio avviso, le

linee guida dell’azione da proporre, indicando punto per punto tutti gli accertamenti

da effettuare in ordine alla società estinta ……, alla società proprietaria, anch’essa

estinta, ed ai soci tutti della stessa.

All’esito delle determinazioni in merito alla opportunità dell’azione di accertamento,

propedeutica all’azione esecutiva, sarà da valutare la competenza, che dovrebbe

essere attribuita alla Sezione specializzata del Tribunale delle Imprese, istituita presso

i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede nel capoluogo di ogni Regione, con

eccezione di Lombardia, Trentino Alto Adige e Sicilia (in cui sono presenti due sedi)

e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a

Torino).

Dette Sezioni, infatti, sono competenti, tra l’altro, per i rapporti societari ivi

compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o

l'estinzione di un rapporto societario, per l’azione di accertamento degli effetti della

cessazione di una s.r.l. promossa dal creditore della società estraneo al rapporto

societario (Tribunale di Massa, sez. unica, ordinanza, 08.04.2016).

Il tutto con individuazione della competenza territoriale e dei costi, secondo la tabella

allegata.

Avv. Luigi Bolognini

 
 
 

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